BE

Guida alla detenzione di cani

Berna

Formazione obbligatoria

Nessun divieto di razza
Tassa sul caneCHF 125

Il canton Berna non prevede un obbligo generale di formazione per i proprietari di cani. La detenzione di cani è disciplinata dalla legge sui cani del 27 marzo 2012 (BSG 916.31) e dall'ordinanza sulla protezione degli animali e i cani (THV; BSG 916.812). L'esecuzione compete al Servizio veterinario cantonale (AVET), mentre i comuni gestiscono i controlli quotidiani sull'obbligo del guinzaglio e le contravvenzioni. Particolarità del canton Berna: non esiste un elenco di razze e nessun divieto specifico per razza né obbligo di autorizzazione.


HundeG BE · BSG 916.31 · In vigore dal 1° gennaio 2013 (ultima revisione 1° aprile 2021)

Nessun divieto di razze, nessun obbligo di corso — ma obblighi chiari per tutti i detentori

La legge bernese sui cani (HundeG BE; BSG 916.31) è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 ed è stata rivisionata da ultimo il 1° aprile 2021. Disciplina gli obblighi dei detentori di cani, le competenze delle autorità e le misure individuali per cani dal comportamento problematico. A differenza di altri cantoni, Berna non prevede disposizioni specifiche per razza: non esistono né divieti né obblighi di autorizzazione per determinate razze (opuscolo informativo AVET luglio 2022). L'ordinanza sulla protezione degli animali e i cani (THV; BSG 916.812) precisa l'obbligo di assicurazione RC (copertura minima 3 mio. di franchi; art. 29 THV) e i requisiti per condurre più di tre cani (art. 32b THV).

🐕 Nessun elenco di razze nel canton Berna

Il canton Berna non prevede espressamente alcun elenco di razze nella sua legge sui cani e non conosce divieti o obblighi di autorizzazione specifici per razza. I provvedimenti si fondano esclusivamente sul comportamento individuale del cane — non sulla sua razza o aspetto (art. 12 HundeG BE).


Detenzione & obblighi legali

Quello che ogni detentore di cani nel canton Berna deve sapere

I seguenti obblighi si applicano a tutti i detentori di cani domiciliati nel canton Berna, integrati da disposizioni comunali più ampie (p. es. Città di Berna: obbligo del guinzaglio nel centro città, divieti di accesso a piscine e cimiteri).

ObbligoTermine / Dettagli
Identificazione tramite microchipCuccioli entro 3 mesi, al più tardi prima della cessione a terzi; solo da parte di un veterinario (art. 6 HundeG BE; art. 13 OPAn)
Registrazione in AMICUSContemporaneamente al microchip; cambi di proprietario o morte del cane vanno comunicati immediatamente (art. 6 HundeG BE); registrazione tramite comune o veterinario
Iscrizione come detentore di cani nel comuneImmediatamente al trasloco o all'acquisizione; il comune registra in AMICUS e fattura la tassa sui cani (art. 13 HundeG BE)
Assicurazione responsabilità civileCopertura minima CHF 3 mio.; polizza da esibire su richiesta delle autorità (art. 11 HundeG BE; art. 29 THV); i comuni possono verificare il rispetto
Vigilanza e controllo nello spazio pubblicoIl cane non può essere incustodito nello spazio pubblico; deve essere tenuto sotto controllo efficace in ogni momento (art. 5 cpv. 2 HundeG BE)
Obbligo del guinzaglio (legale)Aree scolastiche, aree di gioco e sport pubbliche, mezzi di trasporto pubblici, stazioni/fermate, pascoli occupati; su ordine individuale (art. 7 cpv. 1 HundeG BE)
Restrizione alla conduzione in brancoMax. 3 cani (>4 mesi) per persona contemporaneamente; eccezione solo con autorizzazione cantonale o prova di qualifica (art. 9 HundeG BE; art. 32b THV)
Raccogliere le deiezioni del caneSempre e ovunque; il mancato rispetto comporta multe d'ordine comunali (art. 10 HundeG BE)
Obbligo di notifica per incidentiVeterinari, medici, educatori cinofili, comuni e polizia devono segnalare all'AVET incidenti con cani aggressivi o lesioni; segnalazione su www.be.ch/hundebiss (art. 27 THV)

Esenzioni dalla tassa sui cani

Sono esentati dalla tassa sui cani: i cani da assistenza e accompagnamento per persone con disabilità (p. es. cani guida per ciechi, cani per sordi, cani da assistenza Le Copain; art. 13 cpv. 3 HundeG BE), i cani nei canili in attesa di ricollocamento, nonché i cani per i quali è già stata pagata una tassa in un altro comune o cantone nell'anno corrente. I comuni possono prevedere ulteriori esenzioni (art. 13 cpv. 4 HundeG BE). Tariffa Città di Berna: CHF 150 per cane/anno; cani soggetti a tassa a partire da 6 mesi.

⚠️ Misure in caso di problemi comportamentali

Se un cane mostra un comportamento eccessivamente aggressivo o ferisce persone o animali, l'AVET può ordinare misure di ampia portata: valutazione comportamentale, obbligo di corso di addestramento, obbligo di guinzaglio, obbligo di museruola, sequestro fino all'ordine di abbattimento (art. 12 HundeG BE). I costi sono sempre a carico del detentore (art. 31 THV).


Restrizioni & divieti locali

Nessun elenco di razze — ma regole locali di accesso e comportamento

Il canton Berna non conosce divieti specifici per razza. I comuni possono tuttavia designare luoghi ai quali i cani non hanno accesso (art. 8 HundeG BE). La Città di Berna ne ha fatto ampio uso. Restrizioni comportamentali individuali per singoli cani (obbligo di guinzaglio, museruola) possono essere ordinate individualmente dall'AVET.

🏫

Aree scolastiche & giochi

Obbligo del guinzaglio in tutte le strutture scolastiche e sportive pubbliche; divieto di accesso ai veri e propri parchi giochi (art. 7 HundeG BE; regolamenti comunali)

⚰️

Cimiteri & piscine

Divieto generale di accesso per i cani nei cimiteri e nelle piscine comunali della Città di Berna; eccezione solo per cani guida e cani da soccorso

🚌

Trasporto pubblico

Obbligo del guinzaglio nei mezzi di trasporto pubblici, nelle stazioni ferroviarie e alle fermate (art. 7 cpv. 1 lett. c HundeG BE)

🌾

Pascoli occupati

Obbligo del guinzaglio nell'accesso a pascoli su cui si trovano animali da reddito (art. 7 cpv. 1 lett. d HundeG BE); si applica anche alle zone boschive secondo la legislazione sulla caccia

😾

Cani mordaci: obbligo della museruola

I cani devono portare la museruola se sono mordaci o se ciò viene ordinato dall'autorità in un caso specifico (art. 7 cpv. 5 HundeG BE)

🐕‍🦺

Branco > 3 cani: autorizzazione

Chi conduce regolarmente più di 3 cani (>4 mesi) contemporaneamente ha bisogno di un'autorizzazione dell'AVET o di una prova di qualifica riconosciuta (art. 32b THV; domanda su weu.be.ch)

Disposizioni specifiche per razza nel canton Berna

Il canton Berna non prevede espressamente alcun elenco di razze e nessun divieto o obbligo di autorizzazione specifici per razza. Ciò distingue Berna da cantoni come Turgovia, Sciaffusa o Ginevra. Tutte le misure si fondano sul comportamento concreto del singolo cane, non sulla sua razza o aspetto. I proprietari di cani che si trasferiscono da un altro cantone portando con sé un cane di lista soggetto ad autorizzazione devono verificare se l'autorizzazione cantonale può essere trasferita — ciò è a discrezione dell'AVET.


FAQ

Il canton Berna prevede un obbligo di corso per i detentori di cani?+

No. Il canton Berna non prevede un obbligo generale di corso. Un obbligo di formazione può essere imposto dal Servizio veterinario cantonale solo in casi individuali — ad esempio se un cane ha mostrato un comportamento eccessivamente aggressivo o ha morso qualcuno (art. 12 cpv. 2 lett. b HundeG BE; BSG 916.31).

Devo re-iscrivere il mio cane quando mi trasferisco nel canton Berna?+

Non è necessario re-iscrivere il cane in AMICUS — è nazionale e rimane valido. Tuttavia, è necessario iscriversi come detentore di cani presso il nuovo comune di domicilio (art. 13 HundeG BE) e il comune aggiornerà la registrazione del detentore in AMICUS. Il nuovo comune fatturerà poi la tassa sui cani.

Quanto ammonta la tassa sui cani nel canton Berna?+

La tassa sui cani è fissata autonomamente dai comuni (art. 13 HundeG BE). Nella Città di Berna ammonta a CHF 150 per cane all'anno (per cani a partire da 6 mesi). In altri comuni bernesi l'importo può variare. I cani da assistenza, accompagnamento e terapia sono esenti — necessaria prova.

Posso portare a spasso più di tre cani contemporaneamente nel canton Berna?+

In linea di principio no — per persona si possono condurre al massimo 3 cani (>4 mesi) contemporaneamente (art. 9 HundeG BE). Le eccezioni sono possibili con: autorizzazione cantonale dell'AVET, attestato professionale riconosciuto (p. es. formatrice secondo art. 203 OPAn), laurea universitaria in medicina veterinaria/etologia con formazione specialistica, o dopo esame venatorio con test di ubbidienza superato da tutti i cani (art. 32b THV). La domanda online si presenta su weu.be.ch.

Cosa succede dopo un morso nel canton Berna?+

L'incidente deve essere segnalato su www.be.ch/hundebiss. L'AVET avvia un'indagine e può ordinare misure: valutazione comportamentale, obbligo di formazione, obbligo di guinzaglio, obbligo di museruola, sequestro o, nei casi estremi, ordine di abbattimento (art. 12 HundeG BE). Sono tenuti a segnalare: veterinari, medici, educatori cinofili, autorità comunali e organi di polizia (art. 27 THV).

Esiste nel canton Berna un divieto di razza o un obbligo di autorizzazione per determinate razze canine?+

No. Il canton Berna non prevede espressamente alcun elenco di razze e nessun divieto o obbligo di autorizzazione specifici per razza. I provvedimenti si fondano sempre sul comportamento individuale del cane (art. 12 HundeG BE). Ciò vale anche per le razze che in altri cantoni sarebbero soggette ad autorizzazione (p. es. American Pit Bull Terrier, Rottweiler).

Quale copertura minima vale per l'assicurazione RC nel canton Berna?+

La copertura minima è di CHF 3 milioni (art. 11 HundeG BE; art. 29 cpv. 1 THV). La polizza assicurativa deve essere esibita alle autorità su richiesta. I comuni possono verificare il rispetto e ordinare misure in assenza di assicurazione (art. 29 cpv. 2 THV).