VS

Guida alla detenzione di cani

Vallese

Formazione obbligatoria

Autorizzazione istruttore richiesta
Divieto di razza (12 razze)12
Tassa sul caneCHF 160

Il canton Vallese ha introdotto la legge cantonale di esecuzione della legge federale sulla protezione degli animali (AGTSchG/VS; 455.1) e una propria ordinanza sulla formazione (455.100) il 1° gennaio 2020, che introduce un obbligo di corso per i nuovi proprietari di cani. Il cantone ha inoltre dal 2005 uno degli elenchi di divieto di razze più severi della Svizzera: 12 razze e i loro incroci sono vietati. L'autorità cantonale competente è il Servizio veterinario presso il Servizio del consumo e affari veterinari (SCAV) a Sion. I comuni riscuotono la tassa sui cani e controllano il rispetto dell'obbligo di corso in occasione della riscossione annuale della tassa.


AGTSchG/VS · 455.1 · Ordinanza 455.100 · In vigore dal 1° gennaio 2020

Obbligo di corso per nuovi proprietari dal 2020 — e 12 razze vietate dal 2005

La legge cantonale di esecuzione (AGTSchG/VS) è stata rivista il 1° gennaio 2020 e ha introdotto all'art. 30a un obbligo di formazione per i nuovi proprietari di cani. I dettagli — durata (min. 6 ore o 8 unità da 45 min.), contenuto e formatori approvati — sono disciplinati dall'ordinanza 455.100 del 23 ottobre 2019. Sono riconosciuti solo i corsi tenuti da formatori con formazione NHB riconosciuta dalla VKAS o formazione equivalente. Il rispetto dell'obbligo di corso è controllato dai comuni in occasione della riscossione annuale della tassa sui cani; la mancanza della conferma del corso viene segnalata all'ufficio veterinario. Le prime violazioni sono punite con multa ai sensi dell'art. 54 AGTSchG.

📋 Disposizione transitoria 2020

Chi ha acquisito un cane nel 2020 (l'anno di entrata in vigore) aveva fino a 24 mesi per completare la formazione (art. T1-1 ordinanza 455.100). Per tutti i cani acquisiti successivamente si applica il termine di 12 mesi. Il corso non può iniziare prima che il cane abbia almeno 8 mesi (art. 2 cpv. 3 ordinanza 455.100).


Detenzione & obblighi legali

Panoramica di tutti gli obblighi — Vallese e Confederazione

I seguenti obblighi si applicano a tutti i proprietari di cani residenti nel canton Vallese o che vi soggiornano per più di 3 mesi all'anno.

ObbligoTermine / Dettagli / Base legale
Obbligo di microchipObbligatorio dal 6° mese di vita (art. 29 AGTSchG). In caso di mancanza: sequestro da parte della polizia; costi del chip CHF 50 a carico del proprietario.
Registrazione AMICUSIl proprietario deve essere registrato come proprietario in AMICUS; comunicare cambi di indirizzo, decesso, cambio di proprietario entro 10 giorni (art. 2 regolamento 652.100; art. 17 OEp)
Assicurazione responsabilità civileOgni proprietario di cani deve stipulare un'assicurazione RC (art. 31 AGTSchG). Attestazione da presentare annualmente al pagamento della tassa sui cani al comune. Proprietari di cani di lista: copertura min. CHF 1 milione.
Obbligo di corso (nuovi proprietari)Min. 6 ore di pratica (o 8×45 min.) presso un formatore approvato VKAS, entro 12 mesi dall'acquisizione, non prima dell'8° mese di vita del cane. Si applica ai proprietari dai 16 anni senza precedente possesso di cane (art. 30a AGTSchG; art. 2–4 ord. 455.100). Multa per inadempienza ai sensi dell'art. 54 AGTSchG.
Obbligo di guinzaglio (luoghi generali)Obbligo di guinzaglio: zone abitate, vicinanze delle scuole, impianti sportivi/parchi pubblici, TP/stazioni, luoghi pubblici molto frequentati, vicinanze di strade molto trafficate, vicino ad animali da reddito, luoghi segnalati (art. 30 cpv. 1 AGTSchG). I comuni possono designare ulteriori luoghi.
Tassa sui caniScadenza al 31 marzo; importo per comune (tipicamente CHF 145–175/cane/anno). Esenzioni fiscali per: cani di servizio, cani guida, cani di soccorso (KWRO), cani terapia, cani da protezione delle greggi, beneficiari dell'assistenza sociale, partecipanti al programma di prevenzione (art. 4 regolamento 652.100). Multa: fino al triplo della tassa (art. 7 regolamento).
Obbligo di raccolta delle deiezioniIl proprietario deve raccogliere le deiezioni del cane e disporre del materiale necessario (art. 32 AGTSchG). I comuni possono fissare multe per le violazioni.
Obbligo di segnalazione in caso di incidentiVeterinari, medici, responsabili di rifugi, addestratori di cani e autorità di esecuzione devono segnalare: lesioni causate da un cane, comportamento aggressivo eccessivo, detenzione non sicura. Anche i proprietari devono segnalare incidenti con il proprio cane (art. 38 AGTSchG). Multa per violazione intenzionale/per negligenza: fino a CHF 20'000 (art. 53 AGTSchG).

Eccezioni all'obbligo di corso

Non soggetti all'obbligo di corso: proprietari di cani da servizio (polizia/dogana), proprietari di cani guida per ciechi e sordi e cani di assistenza (addestrati da «Le Copain» o ente riconosciuto), proprietari di cani di meno di 8 mesi, persone che soggiornano meno di 3 mesi/anno nel Vallese, e persone con brevetto NHB/BPC (art. 5 ord. 455.100).

⚠️ Controllo comunale al pagamento della tassa sui cani

Al pagamento annuale della tassa sui cani (entro il 31 marzo), il comune controlla: identificazione tramite microchip, esattezza in AMICUS, attestazione di assicurazione RC, conferma del corso (nuovi proprietari), autorizzazione eccezionale (razze vietate). Chi non soddisfa un requisito viene segnalato all'ufficio veterinario (art. 8 regolamento 652.100).


Obbligo di formazione · Ordinanza 455.100 · Formatori approvati VKAS

Il corso vallesano per proprietari di cani: cosa occorre sapere

Il corso obbligatorio mira a sensibilizzare i proprietari affinché tengano i cani nel rispetto delle norme di protezione degli animali e in armonia con la vita sociale. I formatori informano anche sulle leggi federali e sulle prescrizioni cantonali in materia di sicurezza pubblica. Gli incidenti aggressivi e i morsi devono essere segnalati all'ufficio veterinario dai formatori.

  1. 1

    Detenzione conforme alla protezione degli animali

    Bisogni del cane (contatto sociale, movimento, occupazione), condizioni di detenzione conformi alla specie, gestione conforme alla specie

  2. 2

    Addestramento & conduzione

    Addestrare il cane attraverso il rinforzo positivo, leggere il linguaggio del corpo del cane, conduzione rispettosa in pubblico, riconoscere le situazioni di obbligo di guinzaglio

  3. 3

    Basi legali

    Prescrizioni federali e cantonali (AGTSchG, ord. 455.100), sicurezza pubblica, obbligo di guinzaglio, obblighi di segnalazione e fiscali, conseguenze per le violazioni

  4. 4

    Aggressione & sicurezza

    Riconoscere e segnalare il comportamento aggressivo, prevenzione degli incidenti, comportamento corretto verso cani sconosciuti e bambini, evitare situazioni potenzialmente pericolose

📌 Trovare fornitori di corsi approvati VKAS nel Vallese

Sono riconosciuti solo i corsi tenuti da formatori con formazione NHB riconosciuta dalla VKAS o formazione equivalente (art. 3 ord. 455.100). Il servizio veterinario cantonale (SCAV) conferisce alla VKAS un mandato di prestazioni per il riconoscimento dei formatori. Elenco dei formatori approvati: www.vs.ch/de/web/scav/veterinaerwesen/hundewesen


Divieti di razza & restrizioni · Art. 37 AGTSchG

12 razze vietate — e cani potenzialmente pericolosi con guinzaglio/museruola

Il Consiglio di Stato vallesano ha stabilito nel 2005, sulla base dell'art. 37 AGTSchG, un elenco di 12 razze di cani vietate e i loro incroci. La detenzione di questi animali è fondamentalmente vietata nel canton Vallese — eccetto un breve soggiorno di vacanza fino a 30 giorni. Il Consiglio di Stato può inoltre stabilire un elenco di razze potenzialmente pericolose con obbligo di guinzaglio e museruola fuori dalla sfera privata.

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Pitbull & Staffordshires

Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bullterrier (inclusi incroci)

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Tipi Molosser

Mastiff, Mastino Napoletano, Mastin Español (inclusi incroci)

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Altre razze vietate

Dobermann, Dogue Argentin (Dogo Argentino), Fila Brasileiro, Rottweiler, Tosa (inclusi incroci)

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Razze potenzialmente pericolose

Razze designate dal Consiglio di Stato: fuori dalla sfera privata sempre guinzaglio + museruola (art. 37 cpv. 3 AGTSchG). Chiedere l'elenco esatto all'ufficio veterinario cantonale.

🔴 Soggiorno di vacanza con un cane vietato: condizioni

Un soggiorno limitato a 30 giorni/anno (es. vacanze) con un cane vietato è ammissibile, a condizione che: fuori dalla sfera privata, obbligo di guinzaglio + museruola o proteggi-denti neutralizzante i morsi appropriato (es. Saciri). Si raccomanda ai visitatori di annunciarsi al comune di soggiorno. In caso di violazioni: respingimento o sequestro del cane; perseguimento penale ai sensi dell'art. 53 ss. AGTSchG.

Razze non riconosciute

I cani che non sono iscritti presso una federazione cinologica riconosciuta, ma corrispondono alle caratteristiche di una razza vietata, sono equiparati ad essi e sono anch'essi vietati (incroci inclusi). In caso di dubbio sull'appartenenza a una razza, l'ufficio veterinario cantonale decide in base all'aspetto esteriore.


FAQ

Chi deve frequentare un corso per proprietari di cani nel Vallese?+

Chi ha il domicilio nel Vallese (o vi soggiorna >3 mesi/anno), ha più di 16 anni e non può dimostrare di aver già tenuto un cane in precedenza — quindi i nuovi proprietari. Chi riprende la detenzione di cani dopo un'interruzione non deve seguire un corso, ma può essere obbligato dall'ufficio veterinario se mostra un comportamento inadeguato (art. 2 ord. 455.100).

Entro quando devo aver completato il corso nel Vallese?+

Entro 12 mesi dall'acquisizione del cane — ma non prima dell'8° mese di vita del cane. Il corso può quindi iniziare solo quando il cane ha 8 mesi; fino ad allora il termine continua a decorrere (art. 2 cpv. 3 ord. 455.100).

Posso tenere un Rottweiler o un Dobermann nel Vallese?+

No — entrambe le razze sono vietate nel Vallese (decisione del Consiglio di Stato 2005). Anche i loro incroci sono vietati. Eccezione: soggiorno di vacanza fino a max. 30 giorni/anno con guinzaglio e museruola fuori dalla sfera privata. In caso di violazioni: respingimento/sequestro; multa fino a CHF 20'000 (art. 53 AGTSchG).

Quando scade la tassa sui cani nel Vallese e a quanto ammonta?+

La tassa sui cani scade annualmente entro il 31 marzo. L'importo varia per comune ed è tipicamente tra CHF 145 e CHF 175 per cane all'anno. Al pagamento della tassa deve essere presentata anche l'attestazione di assicurazione RC. Le esenzioni fiscali si applicano, tra l'altro, ai cani nel programma di prevenzione (art. 4g regolamento 652.100).

Cos'è il programma di prevenzione nel Vallese e come ne beneficio?+

L'ufficio veterinario cantonale promuove, in collaborazione con il dipartimento dell'istruzione, misure di prevenzione contro gli incidenti con i cani (art. 40 AGTSchG). I cani che partecipano al programma di prevenzione ufficiale sono esenti dalla tassa sui cani (art. 4g regolamento 652.100). Dettagli e programmi attuali: www.vs.ch/de/web/scav/veterinaerwesen/praevention

Cosa succede se il mio cane morde qualcuno o diventa aggressivo nel Vallese?+

L'incidente deve essere obbligatoriamente segnalato all'ufficio veterinario cantonale (art. 38 AGTSchG). L'ufficio veterinario effettua un'indagine e può ordinare misure: test comportamentale, obbligo di corso, obbligo di guinzaglio, obbligo di museruola, sequestro temporaneo fino all'eutanasia (art. 39 AGTSchG). Tutti i costi sono a carico del proprietario. Per violazioni intenzionali/per negligenza: multa fino a CHF 20'000 (art. 53 AGTSchG).

Il mio cane deve essere sempre tenuto al guinzaglio nel Vallese?+

Non in generale — ma l'AGTSchG prescrive un obbligo di guinzaglio nelle zone abitate, vicino alle scuole, negli impianti sportivi/parchi pubblici, nei TP, nei luoghi molto frequentati, vicino alle strade molto trafficate e in prossimità di animali da reddito (art. 30 AGTSchG). Altrove, i cani devono essere efficacemente sotto controllo. I comuni possono stabilire zone aggiuntive tramite regolamento. In alcune zone naturali protette (es. Foresta di Aletsch), è in vigore un obbligo di guinzaglio tutto l'anno.